Dichiarazione TARI: novità per presentazione e sanzioni

Autore: redazione
21 Agosto 2026

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il Decreto Legislativo n. 147/2026 con Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale 

Nel decreto tra le altre novità figura l'articolo 28 rubricato Modifica in materia di tariffa sui rifiuti che introduce novità per la TARI, vediamo di cosa si tratta.

Dichiarazione TARI: novità dal decreto sul federalismo

In particolare, la dichiarazione TARI andrà trasmessa entro 90 giorni dal possesso o detenzione di locali o aree soggette alla imposta e entro lo stesso termine andrà trasmessa la dichiarazione in caso di modifiche.

In particolare, in ragione della Delibera ARERA n 15/2022, sono ridotti i termini della dichiarazione.

La Dichiarazione va trasmessa entro 90 giorni dal possesso, dalla detenzione o dalle modifiche intervenute.

I soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione TARI al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione ed avrà effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino nuove circostanze da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Qualora ci fossero modifiche la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette.

Relativamente alla tariffa, viene inserita una novità e in particolare: Le utenze non domestiche che producono e
conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo

Sanzione per omessa Dichiarazioni TARI

Relativamente alle sanzioni per l'omessa dichiarazione TARI, l’art. 12 comma 6 del DLgs. 147/2026 stabilisce che:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • l’infedele dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

La novità decorre dal 1 gennaio 2027, mentre per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 per l’omessa presentazione della dichiarazione TARI vige una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione TARI si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.