Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 123184 del 22 aprile 2026 con cui sono stati approvati il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il cinque per cento.
Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026 e codice tributo per compensare gli interessi
La Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 48 e 49, legge n. 199/2025), ha adeguato la disciplina italiana all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1° agosto 2025, in materia di trattamento fiscale dei dividendi infragruppo percepiti all’interno della Ue o dello Spazio economico europeo.
In particolare, sono stati modificati gli articoli 6 e 7 del decreto Irap per rendere il regime conforme alla direttiva 2011/96/Ue sulle società madri e figlie, con riferimento ai dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in tali territori, che garantiscano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia e che soddisfino le condizioni previste dal Tuir, sono esclusi per il 95% sia dal margine di intermediazione sia dalla base imponibile Irap del percettore.
La quota imponibile residua resta pertanto limitata al 5% del loro ammontare.
Attenzione al fatto che, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della modifica, è riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in eccesso sugli stessi dividendi rispetto al nuovo regime.
A tal fine occorre presentare il modello approvato (articolo 38 del Dpr n. 602/1973).
Lo stesso provvedimento, al punto 4 stabilisce, inoltre, che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati, ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sulla citata quota IRAP, a decorrere dalla data di versamento del
saldo e fino alla data di presentazione dell’istanza.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, della quota IRAP in argomento, con la Risoluzione n 20 del 15 maggio, si istituisce il seguente codice tributo:
- “3886” denominato “Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,m ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare complessivo chiesto in compensazione sulla base dei dati risultanti dalle istanze inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, n. 123184, pena lo scarto del modello F24.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge n. 199 del 2025, il codice tributo “3886” può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo “2718”, pena lo scarto del modello F24.
Modello per il rimborso IRAP dividendi infra UE: istruzioni
Come specificato nelle istruzioni il Modello per il rimborso IRAP sui dividendi di cui si discute, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione al fatto che in caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato.
La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, e pertanto entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap.
Il provvedimento di cui si tratta chiarisce che:
- il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento;
- qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.
I contribuenti che abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap alla data del 1° gennaio 2026 e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.
Per tutti gli altri approfondimenti si rimanda al Provvedimento n 123184/2026 oltre alle istruzioni del modello approvato.
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